“Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha revocato l’apertura dei licenziamenti collettivi per la Gkn di Campi Bisenzio. I giudici hanno dato ragione alla Fiom Cgil, che aveva impugnato il procedimento avviato verso i 422 dipendenti licenziati dal gruppo. Per il tribunale la multinazionale, controllata da un fondo d’investimento Melrose, ha violato l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, mettendo in atto comportamenti anti sindacali.” Scrive oggi il Fatto Quotidiano.
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Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha revocato l’apertura dei licenziamenti collettivi per la Gkn di Campi Bisenzio. I giudici hanno dato ragione alla Fiom Cgil, che aveva impugnato il procedimento avviato verso i 422 dipendenti licenziati dal gruppo. Per il tribunale la multinazionale, controllata da un fondo d’investimento Melrose, ha violato l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, mettendo in atto comportamenti anti sindacali.
Il caso della Gkn si era aperto il 9 luglio quando i lavoratori erano stati informati di aver perso il posto di lavoro con una email, senza alcun confronto preventivo con il sindacato, un modus operandi previsto non solo dal contratto collettivo nazionale ma anche da uno specifico accordo del giugno 2020 tra le Rsu e l’azienda. L’intenzione di Gkn, stabilita in un consiglio d’amministrazione convocato il giorno precedente, era quella di delocalizzare la produzione di semiassi per i veicoli in Polonia, chiudendo il sito di Campi Bisenzio che fino al 1994 era stato della Fiat.
Il provvedimento firmato dalla giudice Anita Maria Brigida Davia, visionato da Ilfattoquotidiano.it, è durissimo. Nel testo si legge che in “parziale accoglimento del ricorso, accertata l’antisindacalità delle condotte” di Gkn nel licenziare 422 dipendenti via email ha imposto di “revocare la lettera di apertura della procedura ex L.233/91” e di “porre in essere le procedure di consultazione e confronto dell’articolo 9 parte prima Ccnl e dell’accordo aziendale del 9 luglio 2020 indicato in motivazione”. Gkn, inoltre, dovrà pubblicare “il testo integrale” del decreto su cinque quotidiani e pagare le spese di giudizio alla Fiom, che tramite gli avvocati Andrea Stramaccia e Franco Focareta, aveva promosso il ricorso.
La giudice ricostruisce tutta la genesi della procedura di licenziamento aperta da Gkn, censurando in diversi punti l’atteggiamento della multinazionale, da un punto di firma formale e sostanziale. Il tribunale ritiene “pacifico” che il sindacato “abbia avuto notizia della volontà” di licenziare “solo a seguito della lettera di avvio” della procedura. Ma l’obbligo per il datore di lavoro, scrive Davia, “non è limitato alla comunicazione della decisione assunta, ma si estende alla fase di formazione della decisione stessa”.
Non solo: nel luglio dello scorso anno, in un accordo aziendale, Gkn si era “espressamente impegnata” al confronto con le rappresentanze sindacali “in caso di mutamento del corrente contesto e condizioni di mercato”. Insomma: la multinazionale, si legge nel decreto, era “tenuta ad informare” il sindacato “non solo dei dati relativi all’andamento dell’azienda, ma anche del fatto che il quadro delineato dai suddetti dati stava conducendo i vertici aziendali ad interrogarsi sul futuro” dello stabilimento.
Tratto da: L’Antidiplomatico
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